CASSIBILE – La scadenza della Tares (Tassa Rifiuti e Servizi) dal 28 febbraio è stata spostata al 30 aprile 2014. Questo quanto stabilito dal precedente consiglio comunale di Siracusa.
La Tares è stato un argomento al centro di un acceso dibattito avvenuto durante il consiglio di circoscrizione lo scorso 11 febbraio. Alla seduta furono invitati l’Assessore al bilancio, Santi Pane, e il dirigente ai tributi locali, Vincenzo Migliore [leggi qui]
Due furono le risposte che l’Assessore e il Dirigente insieme al consiglio di Circoscrizione diedero ai cittadini. Noi, per dovere di informazione, le riportiamo qui:
1) Le cartelle di pagamento F24 della Tares, inviate alle famiglie cassibilesi nel mese di gennaio, sono nulle. Il motivo dell’annullamento è dovuto a un errore di calcolo nel conteggio finale (mancanza della riduzione del 3%). Le stesse saranno ristampate e le nuove includeranno la riduzione prevista che spetta a tutti i cassibilesi che fanno la raccolta differenziata. Le nuove cartelle si potranno ritirare direttamente in circoscrizione, in via delle Margherite 1 a Cassibile, nei primi giorni di aprile. Fino ad allora non saranno disponibili. Non serve recarsi a Siracusa in via De Caprio.
2) La seconda è relativa alle segnalazioni che ogni cittadino potrà fare. Tutti i residenti hanno il diritto di presentare formulare richiesta in merito a eventuali riduzioni e agevolazioni previste a seconda della loro situazione familiare. Basta recarsi in via delle Margherite 1 a Cassibile e comunicare quanto di pertinenza. Tutto questo entro e non oltre il 31 marzo 2014. Il comune di Siracusa, passata questa data, emetterà le nuove cartelle di pagamento che ogni cittadino potrà andare a ritirare presso la circoscrizione, come già scritto sopra.
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Queste le riduzioni ed agevolazioni previste (secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 14, comma 15 e comma 19, del D.L. 201/2011):
a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 %;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 %;
c. abitazioni a disposizione di soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, ovvero in altro comune del territorio italiano: riduzione del 30 %;
d. abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare con persone con disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: riduzione del 15%;
e. abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare che abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 7.385,00: riduzione del 30%; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;
f. nucleo familiare con numero di componenti superiore a quattro che abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00: riduzione del 15%;
g. gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi: riduzione del 50% per il solo periodo di preclusione;
h. i locali catastalmente classificati nella categoria C6, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 16, comma 6: riduzione del 50%;
i. immobili catastalmente classificati nella categoria D10 con utenza elettrica inferiore a 3Kw, di proprietà di imprenditori agricoli in pensione che non esercitano alcuna attività, cancellati dai registri previdenziali e camerali: 15%;
j. Immobili ricadenti nel comprensorio urbano del quartiere Cassibile, condotti da persone fisiche o da imprese che effettuano la raccolta differenziata porta a porta: riduzione 3%.
k. Le attività che conferiranno prodotti alimentari e beni di consumo ad associazioni riconosciute, volte all’erogazione del servizio individuato con la dicitura “Banco Alimentare”, previo riconoscimento da parte delle citate associazioni dell’avvenuto conferimento, avranno diritto ad
una riduzione pari al 30%;
l. La tariffa è ridotta del 20% nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex legge 49/01. La riduzione viene concessa con istanza presentata con le modalità previste dall’art. 27 ed è riconosciuta per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell’abitazione del soggetto affidatario;
m. La tariffa è ridotta del 10% relativamente agli immobili sede dell’attività, occupati da commercianti e/o imprenditori che, ex legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket nell’anno di riferimento. L’istanza presentata con le modalità previste dall’art. 27 dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.
n. La tariffa è ridotta del 20% relativamente alle abitazioni adibite a dimora di donne che, avendo subito violenza in genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto. L’istanza presentata con le modalità previste dall’art.
27 dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.
Le riduzioni precedentemente indicate al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), non si applicano ai soggetti residenti e titolari di strutture ricettive classificate B&B.
2. Sono esentati dal pagamento della tassa:
a. le organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché le associazioni che perseguono finalità 12 di alto rilievo sociale o storico – culturale, per le quali il Comune si assume interamente le
spese di gestione;
b. le aree e i locali occupati o detenuti a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
c. le aree o i locali utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o con utilizzo diverso da quello del culto in senso stretto.
d. i soggetti unici abitanti residenti che dimorano presso strutture ospedaliere o di ricovero per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi nel corso dell’anno.
e. le imprese di nuova costituzione (individuali, di capitali, di persona e cooperative) costituite da giovani al di sotto dei trentacinque anni di età. Il diritto di usufruire dell’esenzione spetterà alle imprese, il cui capitale sociale sia almeno per due terzi di proprietà di giovani in
possesso dei requisiti di età sopra indicato e avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di dichiarazione d’inizio attività. Nel caso di imprese costituite per due terzi da donne, il limite massimo di età viene elevato a quaranta anni. Nel caso di lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali, per un periodo minimo di sei mesi nei 24 mesi precedenti la domanda di agevolazione, senza alcun limite di età.
f. In riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva
all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dall’impianto di lavaggio.