Palermo: clausola Ryanair contraria alla Costituzione
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2025, ha affermato che l’obbligo di reclamo imposto da Ryanair al passeggero prima di poter avviare un’azione legale risulta in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione. La decisione è stata emessa dalla V sezione civile in seguito all’appello presentato da un consumatore, assistito dalla claim company ItaliaRimborso.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda del passeggero, sostenendo che quest’ultimo non avesse preliminarmente avanzato reclamo direttamente alla compagnia. In sede di appello, però, il Tribunale ha ritenuto tale pretesa non compatibile con il diritto di agire in giudizio, riconosciuto dalla Carta costituzionale.
Secondo la pronuncia, la clausola che obbliga il passeggero a un reclamo preventivo può essere considerata abusiva, in base alla normativa del Codice del Consumo.
Il Tribunale ha anche affrontato il tema della legittimità dell’Organismo di mediazione coinvolto, valutando la situazione normativa nel periodo successivo all’istituzione dell’elenco ART e antecedente alla piena operatività degli organismi registrati presso ARERA. La decisione rafforza il diritto di accesso diretto alla giustizia dei passeggeri.