Consulta boccia Cefpas come ente sanitario regionale
Consulta boccia – La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 25, comma 2, della legge regionale siciliana n. 1 del 2024 che qualificava il Cefpas di Caltanissetta come ente del servizio sanitario regionale. Tale disposizione è stata ritenuta contraria alla Costituzione, accogliendo il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La legge siciliana in questione, modificando l’articolo 20 della legge n. 30 del 1993, conferiva al Cefpas – centro dedicato alla formazione e aggiornamento del personale sanitario – uno status equiparabile agli enti del sistema sanitario, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. La Corte ha analizzato la possibilità che questa norma rappresentasse un’interpretazione autentica di quanto già previsto dalla legge del 1993 – come sostenuto dalla Regione Siciliana – poiché le spese del Cefpas erano già a carico del servizio sanitario. Tuttavia, la Consulta ha stabilito che la norma era in realtà innovativa e non interpretativa, introducendo un cambiamento sostanziale rispetto al quadro normativo precedente.
In particolare, la Corte ha motivato che una norma di interpretazione autentica dovrebbe conferire validità retroattiva al quadro preesistente, il che non accade in questo caso. La norma del 2024 era stata infatti concepita per entrare in vigore dalla data della legge stessa, evidenziando la sua funzione innovativa piuttosto che interpretativa.
La Consulta ha giudicato l’articolo 25 in conflitto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che regola il coordinamento della finanza pubblica. Secondo la decisione, la norma siciliana si poneva in contrasto con il principio di contenimento della spesa sanitaria stabilito dal d.lgs. n. 118 del 2011, che detta regole per la classificazione degli enti del servizio sanitario. La sentenza ha sottolineato due punti cruciali:
- Gli enti del servizio sanitario nazionale elencati nell’articolo 19 del d.lgs. 118/2011 sono tassativi.
- Gli enti sanitari devono includere attività sanitarie volte alla tutela della salute della persona, mentre il Cefpas svolge esclusivamente funzioni di formazione e ricerca.
L’ampliamento del sistema sanitario agli enti esclusivamente formativi, come il Cefpas, avrebbe rischiato di intaccare i fondi destinati ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), privando così le risorse per la tutela diretta della salute. La Corte si era già espressa in modo simile sulla tutela dei LEA con la sentenza n. 1 del 2024.
La sentenza ha anche dichiarato l’incompatibilità della norma con l’articolo 117, terzo comma, in relazione al coordinamento della finanza pubblica indicato dalla legge n. 191 del 2009. La Sicilia, soggetta a un piano di rientro, non può estendere le prestazioni sanitarie al di fuori di quelle strettamente necessarie per il rispetto dei LEA, seguendo il principio di rigore finanziario ribadito anche dalle sentenze n. 51 del 2013 e n. 62 del 2020.
La Consulta ha invece respinto per inammissibilità altre questioni sollevate nello stesso ricorso riguardanti l’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2024. Tale articolo prevedeva finanziamenti aggiuntivi per il rinnovo contrattuale del personale non dirigenziale della Regione Siciliana per il periodo 2019-2021, pari a 4,3 milioni di euro.